Regolamenti

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Barrax
00giovedì 5 febbraio 2004 12:09
Mi sembra un'ottima idea. Possiamo cominciare con un noioso ma necessario elenco delle norme fondamentali sulla pesca. Eccolo:

L. n. 963 del 14/7/1965
Disciplina della pesca marittima

L. n. 134 del 6/7/2002
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca.
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 157 del 6/7/2002

L. n. 164 del 21/5/1998
Misure in materia di pesca e di acquacoltura.
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 124 del 30/5/1998

L. n. 381 del 25/8/1988
Modificazioni alla Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 1 del 1/1/1988

L. n. 41 del 17/2/1982
Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 73 del 27/3/1992


D.L. n. 85 del 7/5/2002
Disposizioni urgenti per il settore della pesca.
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 106 del 8/5/2002

D.Lgs. n. 364 del 15/9/1999
Morme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recante integrazioni e modifiche al DPR 24.11.1965 n. 1627 in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 248. del 21/10/1999

Reg. (CE) n. 2792 del 17/12/1999
che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca
Estremi di pubblicazione: G.U.C.E. n. L337 del 30/12/1999

Reg. (CE) n. 104 del 17/12/1999
Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Estremi di pubblicazione: G.U.C.E. n. L 017 del 21/1/2000 pagg. 22-52

D.M. del 19/6/2003
Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 194 del 22/8/2003

D.M. del 24/6/2002
Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso, per l'anno 2002, tra sistemi di pesca.
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 166 del 17/7/2002

D.M. del 18/3/2002
Disciplina della pesca dei piccoli pelagici.
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 80 del 5/4/2002

D.M. del 23/4/2001
Misure di gestione della pesca sportiva del tonno rosso
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 107 del 10/5/2001


D.P.R. n. 424 del 9/12/1998
Regolamento recante norme di esecuzione dei regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della Politica comune della pesca
Estremi di pubblicazione: G.U. n. 288 del 10/12/1998

D.P.R. n. 1639 del 2/10/1968
Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima
Barrax
00giovedì 5 febbraio 2004 12:13
...... e continuare con un breve riassunto della vigente normativa sulle pesca sportiva:

Pesca sportiva di superficie
E' consentita con i seguenti attrezzi, salvo eventuali limitazioni stabilite dall'Autorità Marittima:
Coppo
Bilancia di lato non superiore a metri sei
Giacchio (Giaco,Rezzaglio, Sparviero) di perimetro non superiore a 16 metri
Lenze fisse quali Canne (non più di cinque per ogni pescatore) con massimo tre ami ciascuna
Lenze morte
Bolentini
Correntine a non più di sei ami
Lenze per cefalopodi
Rastrelli da usare a piedi
Lenze a traino di superficie e di fondo
Filaccioni
Nattelli per la pesca in superficie
Fiocina a mano (è consentito l'uso di una lampada)
Canne per cefalopodi
Parangali fissi o derivanti (numero ami complessivamente calati da ciascuna barca non superiore a 200, qualunque sia il numero di persone presenti a bordo)
Nasse (non più di due per barca, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo).
Fonti luminose
Al pescatore sportivo di superficie oltre alla lampada, è vietato l'uso di fonti luminose per richiamare il pesce.

Limitazioni e divieti
Al pescasportivo è sempre vietato commerciare il pesce pescato. Inoltre:
a) al pescatore sportivo è vietato l'uso di Parangali per la pesca al Pesce Spada; (DM. 30/03/90 delle M.M. - G.U. 26 del 31/03/90 - art. 5 comma 2°, tuttora in vigore);
b) il pescasportivo non subacqueo può catturare giornalmente massimo 5 kg, complessivi tra pesci, molluschi (cefalopodi, bivalvi, gasteropodi) e crostacei, salvo non si tratti di pesce singolo di peso superiore a 5 kg;
c) il pescasportivo non può pescare a meno di 500 metri dalle barche professionali;
d) la raccolta di Ricci di mare è così regolamentata:
1) in maggio e giugno è assolutamente vietata la raccolta;
2) il diametro minimo di cattura di ogni esemplare è di cm 7 aculei compresi;
3) la pesca è consentita in apnea e manualmente;
4) è consentito pescarne massimo 50 esemplari al giorno;
e) al pescasportivo subacqueo e non, è vietato catturare più di una Cernia al giorno (a qualunque specie appartenga);
f) la raccolta di Datteri di mare è sempre vietata;
g) Aragosta e Astice sono vietati dall'1/01 al 30/04

Pesca sportiva subacquea
La pesca sportiva subacquea è consentita:
a) a distanza superiore a metri 500 da spiagge frequentate da bagnanti e le medesime non possono essere attraversate con fucile carico;
b) a distanza di metri 100 da reti da posta di professionisti e dalle navi ancorate fuori dai porti; la pesca è vietata in zone di mare con transito di navi e negli ancoraggi;
c) dal sorgere al tramonto del sole;
d) senza ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione;
e) col fucile subacqueo la pesca è consentita in apnea ai maggiori di anni 16; è consentita una torcia, mentre è vietata la fonte luminosa per richiamare il pesce;
f) lo sportivo subacqueo può raccogliere pesci e molluschi cefalopodi (polpi, seppie, calamari e altri) per complessivi 5 kg. A meno di un pesce di maggior peso, non può raccogliere crostacei, coralli, molluschi bivalvi e gasteropodi, non può catturare giornalmente più di una Cernia a qualsiasi specie appartenga;
g) il subacqueo in immersione è obbligato a segnalarsi con galleggiante munito di bandiera rossa con diagonale bianca visibile a metri 300, ma se c'è il mezzo nautico, la bandiera va messa a bordo ed il sub, in questo caso, deve spostarsi entro un raggio di m 50; se c'è mezzo nautico di appoggio è consentito avere a bordo, oltre al fucile sub, anche apparecchi di respirazione con bombola di massimo 10 litri per i casi di emergenza con obbligo di persona pronta ad intervenire.
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