00 21/05/2004 17:46
accidenti al mio solito bug della memoria
eppure è una legge che per motivi professionali dovrei ricordare perfettamente..........tiè cuccatevi un paio di incolli:
Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320


Regolamento di polizia veterinaria

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno, n. 142)

Articolo 25
Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.
La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.
Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.
È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate

Articolo 25
Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.
La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.
Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.
È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.

in quest'ultimo articolo si evince che è vietato comunque il possesso di sangue di origine animale se non si ha l'autorizzazione del competente organo di controllo ed in questo caso l'ASL con i suoi veterinari........quindi mi scuso con voi per il piccolo refuso ma non cambia di niente la sostanza e cioè: non si può avere sangue animale senza autorizzazione mentre quello trattato vdi. sanguinaccio ed altre delizie del genere sei autorizzato se paghi...ovvio[SM=x53620] [SM=x53620] [SM=x53620] [SM=x53620]

qui poi c'è il colpo finale
:


Articolo 40
I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone.
In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante.
Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.

quindi magari si potrebbe in ambito regionale usarlo per la pesca ma è comunque vietato in ambito nazionale il possesso se non si è autorizzati dalla competente ASL
per la serie....le sò tutte!![SM=x53620] [SM=x53620] [SM=x53633] [SM=x53633] [SM=x53633] [SM=x53633]
ciao[SM=g27836] [SM=x53598]