00 18/11/2007 20:14
Re: Re: Re:
hockeyin, 17/11/2007 14.28:



i versamenti che uno fa sono regionali, altrimenti non lo intesteresti alla regione Lombardia. Quindi se vai poi a pescare in Piemonte o in Veneto presuppongo che uno debba fare il versamento anche per quella regione






(Licenza di pesca).
1. Per l’esercizio della pesca nelle acque
interne italiane e` obbligatorio il possesso
della licenza di pesca rilasciata dalla regione
di residenza con proprie modalita`.
2. La licenza di pesca e` costituita dai
seguenti documenti:
a) il libretto-tessera di riconoscimento;
b) la ricevuta del versamento annuale
della tassa unica di concessione regionale
per l’esercizio della pesca nelle acque
interne prevista dall’articolo 7. La tassa ha
importi diversificati a seconda della tipologia
di riferimento individuata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1.
3. La licenza di pesca ha una validita`
non inferiore a cinque anni e abilita
all’esercizio della pesca su tutto il territorio
nazionale.
4. Le regioni, allo scopo di determinare
e di monitorare la pressione della pesca,
predispongono un apposito documento, da
allegare alla licenza di pesca, recante:
a) il quaderno del pescatore professionista,
riservato alla categoria di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 4;
b) il libretto per il controllo delle
catture e delle uscite riservato alle categorie
di cui alle lettere b) e c) del comma
1 dell’articolo 4.
5. Le regioni elaborano annualmente i
dati raccolti mediante il documento di cui
al comma 4 e ne inviano documentata
relazione all’Osservatorio nazionale di cui
all’articolo 9.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 4416
XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
6. Per i cittadini stranieri temporaneamente
residenti in Italia le regioni provvedono
a determinare l’importo ridotto
della tassa unica di concessione regionale
la cui ricevuta di avvenuto versamento,
allegata al documento di identita` , costituisce
titolo abilitante all’esercizio della pesca
nelle acque interne italiane. Per i medesimi
cittadini stranieri, il possesso di titolo
abilitante all’esercizio della pesca nelle
acque interne del Paese di origine, a
condizioni di reciprocita` , e` ritenuto valido
anche in Italia. [SM=x53619] [SM=x53619]
erano una ventina di pagine ma spero di essere stato sufficientemente chiaro [SM=x53614] [SM=g27811]